CHIARIMENTI IN MERITO AL DPCM 22 MARZO 2020 RIGUARDO GLI SPOSTAMENTI DI PERSONE FISICHE

Data riferimento: 23/03/2020 01:00

Prima pubblicazione: 23/03/2020 17:37

Ultimo aggiornamento: 23/03/2020 17:37

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INDICE

L’Art. 1 comma 1, lett. B del DPCM 22/03/2020 impone “il divieto a tutte le persone fisiche di traferirsi o spostarsi , con mezzi pubblici o privati, in un Comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta necessità ovvero per motivi di salute” .

Tra le motivazioni di necessità rientra anche lo spostamento per fare la spesa.  Questa la si può fare nel posto  più vicino possibile  a casa o, per chi non lavora a casa, al luogo di lavoro. Infatti, gli spostamenti devono essere limitati allo stretto necessario sia all’interno dello stesso Comune sia tra Comuni limitrofi. Pertanto, qualora il Comune non abbia punti vendita e/o sia necessario acquistare  con urgenza un bene non reperibile nel Comune di residenza o domicilio, oppure il punto vendita più vicino a casa si trovi nel Comune limitrofo, lo spostamento è consentito solo entro tali stretti limiti, che dovranno essere autocertificati.  

Ovviamente all’interno del punto vendita è necessario rispettare rigorosamente la distanza tra le persone di almeno un metro.

Si ricorda che le suddette restrizioni si sono rese necessarie per ragioni ed esigenze  di sanità pubblica.

#IORESTOACASA

                                                                                              Il Sindaco

                                                                                        Maria Luisa Guadin


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